Comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2000: Quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di “libertà, sicurezza e giustizia” nell’Unione europea

Quadro di controllo

Il quadro di controllo comprende le misure necessarie per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso consente altresì di seguire i progressi realizzati nell’applicazione di queste misure.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2000: Quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di “libertà, sicurezza e giustizia” nell’Unione europea [COM(2000) 167 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

SINTESI

Il trattato di Amsterdam ha fissato scadenze a medio termine per l’adozione delle diverse misure necessarie per la realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Tali misure sono state elaborate più in dettaglio dal Consiglio europeo, nelle riunioni di Vienna (dicembre 1998) e di Tampere (ottobre 1999).

Riunendo le diverse misure da adottare e il loro calendario in un “quadro di controllo” unico, la Commissione intende facilitare un seguito dettagliato dei progressi compiuti nella realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

Il quadro di controllo permette in particolare:

  • di informare meglio i cittadini sulle misure adottate e su quelle ancora da adottare nel settore della giustizia e degli affari interni;
  • di mantenere la dinamica generata dal Consiglio europeo di Tampere;
  • di ottenere un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’applicazione delle misure annunciate.

Il quadro segue quanto più rigorosamente possibile i titoli dei capitoli delle conclusioni di Tampere. Comprende le seguenti colonne:

  • quasi tutti gli obiettivi stabiliti dal trattato di Amsterdam e dai Consigli europei di Vienna e di Tampere. A questi sono stati aggiunti alcuni obiettivi specifici di settori legati alla giustizia e agli affari interni (cittadinanza dell’Unione, ecc.);
  • la forma delle azioni da intraprendere (atto legislativo o non legislativo; natura dello strumento da adottare);
  • la competenza d’iniziativa (Commissione e/o Stati membri);
  • le scadenze (se queste sono già state precisate);
  • i progressi della situazione.

Ogni sei mesi la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una versione aggiornata del quadro di controllo.

Il quadro di controllo è diviso in sette parti principali:

  • una politica comune europea in materia d’asilo e di migrazione:partenariato con i paesi d’origine, regime europeo comune in materia d’asilo, equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, gestione dei flussi migratori;
  • un autentico spazio di giustizia europeo:migliore accesso alla giustizia in Europa, reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale, maggiore convergenza nel settore del diritto civile;
  • lotta a livello dell’Unione contro la criminalità:prevenzione della criminalità al livello dell’Unione, potenziamento della cooperazione contro la criminalità, lotta contro determinate forme di criminalità, azione specifica antiriciclaggio;
  • questioni connesse alle frontiere interne dell’Unione e alla politica dei visti, attuazione dell’articolo 62 TCE e conversione dell’acquis di Schengen;
  • cittadinanza dell’Unione;
  • cooperazione contro la droga;
  • un’azione esterna di maggiore incisività.

Le varie parti del quadro di controllo sono riprese qui di seguito:

1) POLITICA COMUNE DELL’UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE

1.1 Partenariato con i paesi d’origine

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Valutazione dei paesi e delle regioni di origine e transito al fine di elaborare un’impostazione integrata specifica per i singoli paesiProsieguo del mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello “Asilo e migrazione”Consiglio e CommissioneContinuazione del lavoro all’interno del Gruppo di lavoro ad alto livello – Relazione sull’attuazione dei piani d’azione già adottati: Dicembre 2000
Valutazione di altri paesi e regioni al fine di elaborare nuovi piani d’azioneConsiglio e Commissioneaprile 2001

1.2. Il regime europeo comune in materia di asilo

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Determinazione dello Stato competente per l’esame delle domande d’asiloEsame dell’efficacia della convenzione di DublinoLa valutazione sarà effettuata dalla Commissione2000Avviato durante il 2000
Adozione dei criteri e dei meccanismi (regolamento)Consiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001La Commissione ha presentato una proposta nel luglio 2001
EURODACConsiglio e CommissioneNel dicembre 2000 il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alla creazione del sistema EURODAC
Una procedura di asilo equa ed efficaceAdozione di norme comuni minime sulle procedure per la concessione o la revoca dello status di rifugiato al fine, tra l’altro, di ridurre la durata delle procedure d’asilo e prestando particolare attenzione alla situazione dei minori (direttiva).Consiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001Nel settembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta che è attualmente oggetto di discussione in Consiglio
Definizione di condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo (con particolare attenzione alla situazione dei bambini) (direttiva (es de en fr))Consiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001Nell’aprile 2001 la Commissione ha presentato una proposta
Procedura comune in materia di asiloIn parte la CommissioneLa Commissione ha preparato una comunicazione nel novembre 2000 [COM(2001 710 def.]
Status uniforme valido in tutta l’Unione per coloro che hanno ottenuto l’asiloPuò rendersi necessario un atto legislativo come seguito alla comunicazione della CommissioneConsiglio sulla base di una proposta della CommissioneLa Commissione redigerà una comunicazione
Ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato (direttiva)Consiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2004Nel settembre 2001 la Commissione ha preparato una proposta.
Adozione di misure relative agli rifugiati e sfollati volte ad offrire uno status adeguato alle persone che necessitano di protezione internazionaleProtezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di sfollati che necessitano di protezione internazionale (direttiva)Consiglio sulla base di una proposta della CommissioneCon la massima rapiditàNel luglio 2001 il Consiglio ha adottato la direttiva 2001/55/CE.
Forme complementari di protezione (direttiva)Consiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2004
Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e che subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessiIstituzione di un Fondo europeo per i rifugiati (decisione)Consiglio sulla base di una proposta della CommissioneCon la massima rapiditàNel settembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione
Garantire che una riserva finanziaria sia disponibile nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiatiConsiglio e PELa Commissione sta valutando le varie possibilità

1.3. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e in particolare contro il razzismo e la xenofobiaAttuazione del principio della parità di trattamento (es de en fr)fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (direttiva)Consiglio sulla base di una proposta della CommissioneGiugno-dicembre 2000Nel giugno 2001 il Consiglio ha adottato la direttiva.
Stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro (direttiva)Consiglio sulla base di una proposta della CommissioneNel novembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione.
Programmi ispirati alle migliori prassi e esperienze (decisione)Consiglio sulla base di una proposta della CommissioneNel novembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione.
Intensificazione della cooperazione con l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d’EuropaConsiglio/ CommissioneApertura ufficiale del centro il 7 aprile 2000
Rafforzare la cooperazione (es de en fr)di polizia e giudiziaria per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia – Incriminazione comune del razzismo e della xenofobia (decisione quadro)Consiglio, sulla base di una proposta della CommissioneLa seconda relazione sull’attuazione dell’azione comune del 15 luglio 1996 è stata presentata nel giugno 2000Nel novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro
Ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terziEsame dei flussi migratori attuali e futuri nell’UE in relazione ai cambiamenti demografici, alla situazione del mercato del lavoro e alla pressione migratoria proveniente dai paesi e dalle regioni di origineConsiglio / Commissione / Stati membriNel luglio 2001 la Commissione ha presentato una comunicazione su un metodo aperto (es de en fr)di coordinamento della politica in materia di immigrazione.
Ravvicinamento dello status giuridico dei cittadini di paesi terziCondizioni di ingresso e soggiorno a scopo di (a) ricongiungimento familiare, (b) studio (es de en fr)o formazione professionale, attività non retribuite, (c) occupazione (es de en fr)retribuita, attività di lavoro autonomo (es de en fr)(direttive)Consiglio, sulla base di proposte della CommissioneProposta di direttiva della Commissione in materia di diritto al ricongiungimento familiare presentata al Parlamento e al Consiglio il 1° dicembre 1999La Commissione ha presentato una proposta modificata nell’ottobre 2000 e un’altra nel maggio 2002.
Norme sulle procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di titoli di soggiorno (direttiva)Consiglio, sulla base di proposte della Commissione
Definizione di una serie di diritti uniformi (ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un’istruzione, esercitare un’attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo) da garantire ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire (direttiva)Consiglio, sulla base di proposte della CommissioneStudio avviato dalla Commissione sullo status giuridico di cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata in uno Stato membro dell’Unione europeaNel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva.
Determinazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali, al pari dei cittadini della Comunità e dei loro familiari, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi ad insediarsi e lavorare in qualsiasi Stato membro dell’Unione tenendo conto delle conseguenze sul piano dell’equilibrio sociale e dell’equilibrio del mercato del lavoro (direttiva (esdeenfr))Consiglio sulla base di proposte della CommissioneNel luglio 2991 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva.

1.4. Gestione dei flussi migratori

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Migliorare lo scambio di statistiche e informazioni in materia di asilo e immigrazione (tale scambio dovrebbe riguardare statistiche nonché informazioni sulla legislazione e politica nazionale)Proseguire l’attuazione del piano d’azione adottato dal Consiglio nell’aprile 1998Commissione in cooperazione con gli Stati membriLa raccolta dei dati è iniziata nell’ottobre 1998; la seconda fase (estensione a Norvegia, Islanda e paesi candidati) sarà avviata nel secondo semestre del 2000 (dopo una valutazione della fase iniziale)
Istituzione di un Osservatorio europeo (virtuale) della migrazioneCommissioneAzioni preparatorie (sulla base di un precedente studio di fattibilità) finanziate dal programma ODYSSEUS (es de en fr)
Intensificare la lotta contro la tratta degli esseri uman e lo sfruttamento economico dei migrantiAdozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni nel settore della criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani (decisione-quadro)Consiglio sulla base di proposte della CommissioneLa Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro nel dicembre 2000
Individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte ponendo la lotta contro l’i mmigrazione illegale in primo piano tra le priorità della cooperazione operativaStati membri/ EuropolNel novembre 2001 la Commissione ha presentato una comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione clandestina.
Proseguire l’armonizzazione della legislazione degli Stati membri sulla responsabilità civile del vettore (direttiva (es de en fr))Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroNel giugno 2001 il Consiglio ha approvato la direttiva 2001/51/CE
Assistere i paesi di origine e transitoSviluppare campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e prevenzione di qualsiasi forma di tratta di esseri umaniConsiglio sulla base di proposte della Commissioneaprile 2001
Promuovere il rimpatrio ()volontario
Rafforzare le capacità delle autorità di tali paesi di combattere efficacemente la tratta di esseri umani
Aiutare i paesi terzi ad adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell’Unione e degli Stati membri
Istituire una coerente politica dell’Unione europea in materia di riammissione () e ritornoConcludere accordi di riammissione o includere clausole tipo in altri accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o i gruppi di paesi terziConsiglio sulla base di proposte della CommissioneRaccomandazione sul conferimento alla Commissione di un mandato di negoziazione per concludere accordi di riammissione con quattro paesi terzi presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2000

2) UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO

2.1. Migliore accesso alla giustizia in Europa

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustiziaCampagna di informazione e pubblicazione di “guide dell’utente” sulla cooperazione giudiziaria nell’UnioneCommissioneLa Commissione avvierà un lavoro preparatorio
Istituzione di un sistema di informazione permanente da parte di una rete di autorità nazionali (Rete giudiziaria europea in materia civile)Consiglio sulla base di una proposta della Commissione2001Nel maggio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Proposta di istituire norme minime per l’assistenza giudiziaria (es de en fr)Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004La Commissione ha trasmesso un libro verde nel febbraio 2000. La Commissione sta preparando un documento sul recupero delle spese legali e delle parcelle dei legali nonché sulle “azioni di gruppo”.
Proposta relativa a norme procedurali comuni per la composizione di controversie di piccola entità in materia civile e commerciale nonché di cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati.Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004Nell’aprile 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Proposta di istituire norme minime di qualità per la risoluzione alternativa delle controversieGli Stati membri devono istituire procedure extragiudizialiaprile 2004Nel 1998 la Commissione ha presentato una raccomandazione sui principi applicabili alla risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution- ADR) per i consumatori; la Commissione sta lanciando una rete europea extragiudiziale per i consumatori.Nell’aprile 2002 la Commissione ha presentato un libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustiziaCreazione di formulari multilingui accettati reciprocamente come documenti validi nei procedimenti giudiziari transfrontalieriConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004Sarà incluso nel programma sul reciproco riconoscimento delle decisioni civili e commerciali
Tutelare i diritti al risarcimento dei danni e fornire assistenza alle vittimeElaborazione di norme minime per la protezione delle vittimeIl Parlamento e il Consiglio esamineranno la proposta della CommissioneLa Commissione ha presentato una comunicazione nel luglio 1999.Nel settembre 2001 la Commissione ha presentato un libro verde sul risarcimento alle vittime di reati
Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime2004

2.2. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Per quanto riguarda la materia civile:

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e necessario ravvicinamento delle legislazioni, per facilitare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.Programma di misure sul riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali (in particolare: misure per il riconoscimento reciproco e l’esecuzione; abolizione degli ostacoli nelle controversie di piccola entità e nelle controversie familiari)Il Consiglio e la Commissione adotteranno un programmaIl programma sarà adottato entro la fine del 2000Nell’aprile 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile
Avvio di lavori su un titolo esecutivo europeoConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroTale azione sarà inclusa nel programma di misure per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento
Proposta di definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile (nuova legislazione procedurale sugli ordini di pagamento)Tale azione sarà inclusa nel programma di misure per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento

Per quanto riguarda la materia penale:

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Garantire che i delinquenti non abbiano rifugi sicuriRatifica delle convenzioni UE del 1995 e 1996 in materia di estradizione (es de en fr)Stati membriaprile 2001Sei Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1995Sei Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1996
Studio sull’abolizione della procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannateConsiglio sulla base di una proposta della Commissionefine 2001Nel settembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro. Il Consiglio ha adottato la decisione quaadro relativa al mandato d’arresto europeo
Predisporre procedure di estradizione accelerateConsiglio sulla base di una proposta della Commissionefine 2001
Esaminare il problema dell’estradizione in relazione ai procedimenti in contumaciaConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004
Garantire che le decisioni prese in uno Stato membro siano valide in tutta l’UnioneProgramma di misure per l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco, cui dovranno far seguito atti normativi specificiConsiglio / CommissioneIl programma sarà adottato entro la fine del 2000Nel luglio 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale
Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle ordinanze preliminariConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroNel novembre 2000 Francia, Svezia e Belgio hanno presentato un’iniziativa sul blocco dei beni (es de en fr)o di sequestro probatorio, dando luogo a una decisione quadro del Consiglio.
Vagliare la possibilità di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di trasmissione dei procedimenti e di esecuzione delle sentenzeConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004Sarà incluso nel documento della Commissione
Vagliare la possibilità di ampliare e possibilmente formalizzare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziariConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004Sarà incluso nel documento della Commissione

2.3. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

ObiettiviAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Eliminare gli ostacoli creati dalle disparità legislative e proceduraliNuove norme di procedura per le cause transfrontaliere (riguardanti ad esempio i provvedimenti provvisori, l’assunzione di prove, i termini)Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membro. La Germania presenterà un’iniziativa sull’assunzione delle proveaprile 2004Nel maggio 2001 il Consiglio ha approvato un regolamento sull’assunzione delle prove in materia civile e commerciale.
Studio globale al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civiliIl Consiglio dovrebbe preparare una relazionefine 2001La Commissione prepara un progetto di accordo con Norvegia, Islanda e Svizzera.
Concludere le convenzioni di Bruxelles e LuganoConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001
Elaborazione di un atto normativo sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattualiConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001La Commissione preparerà una comunicazione cui seguirà, se necessario, un progetto di regolamento
Procedere alla revisione, se necessario, della convenzione di Roma del 1980Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001
Studio preliminare sulla possibilità di redigere un atto normativo sulla legge applicabile in materia di divorzioConsiglio/ Commissioneaprile 2004Nel maggio 2001 il Consiglio ha approvato il regolamento (es de en fr) (CE) n. 1347/2000.
Elaborazione di uno studio preliminare sulla competenza e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e successioniaprile 2004

3) LOTTA A LIVELLO DELL’UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

3.1. Prevenzione della criminalità a livello dell’Unione

ObiettiviAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Prevenire la criminalità riducendo la possibilità di delinquereIndividuare ed elaborare priorità comuni – orientamenti politici – di cui tener conto nel predisporre la nuova normativaConsiglio/ Commissione/ Stati membriNel maggio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità. Nel novembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione (es de en fr) sulla prevenzione della criminalità.
Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri – orientamenti politici da parte del ConsiglioConsiglio/ Commissione/ Stati membri
Facilitare la cooperazione tra Stati membriScambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità in settori prioritari istituendo eventualmente un programma (es de en fr) finanziato dalla Comunità, riguardante in particolare la criminalità giovanile e urbana e a quella connessa alla droga.Consiglio/ Commissione/ Stati membri2001

3.2. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Coordinare e se necessario centralizzare i procedimentiIstituire squadre investigative comuni inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo nell’ambito delle indagini sulla criminalità transnazionaleAdozione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale sulla base di un’iniziativa di uno Stato membroimmediatamenteLa convenzione è entrata in vigore il 23 agosto 2005. Essa sostituisce la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre comuni di inchiesta.
Istituire un’unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza – EUROJUST (es de en fr)Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membrofine 2001Discussioni Nel febbraio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione che istituisce EUROJUST
Attuare e se necessario sviluppare ulteriormente la rete giudiziaria europeaConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001
Prevenire i conflitti di giurisdizione valutando la possibilità di registrare le indagini in corso in Stati membri diversiConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004
Fornire per quanto possibile assistenza reciprocaAdozione, ratifica e attuazione della convenzione di assistenza reciproca in materia penaleConsiglio / Stati membriaprile 2001Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato un atto , che stabilisce il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale
Avvio di una riflessione sulle modalità di intervento delle autorità di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membroConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001
Esaminare la possibilità di armonizzare le norme in materia di protezione dei datiConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001Sono stati avviati lavori al Consiglio sulla base del documento di discussione della presidenza portoghese
Proteggere i diritti delle vittime e fornire loro assistenzaDefinizione di norme minimeConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001Nel marzo 2001 il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
Sviluppare la cooperazione operativa tra forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello di UEIstituzione di una Task Force operativa europea dei capi della poliziaConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membro2001Il Consiglio ha avviato le discussioni sulla base di un documento presentato dal Regno Unito.
Istituzione dell’ Accademia di polizia – avviata come rete di istituti di formazione nazionale i ed aperta ai paesi candidatiConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membro2001Nel dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce l’Accademia europea di polizia
Aumentare la cooperazione doganale nella lotta contro la criminalità e relativamente all’uso della tecnologia (es de en fr) informaticaAttuazione dei CIS (sistemi d’informazione doganale) e delle convenzioni di Napoli II (es de en fr)Stati membriin corso
Promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionaleAdozione e ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale e protocolli aggiuntiviConsiglio, Stati membri/ CommissioneFirma alla fine del 2000La firma della convenzione e dei suoi protocolli è avvenuta a Palermo nel dicembre 2000. Negoziazioni in corso
Rafforzare il ruolo di Europol di facilitare la cooperazione europea nella prevenzione e lotta alla criminalità dotandolo del sostegno e delle risorse necessariEstendere la competenza di Europol ad ogni forma di riciclaggio di capitali, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivanoConsiglio sulla base di un’iniziativa di uno Stato membroTutti questi punti sono in discussione al Consiglio
Esaminare la possibilità di creare una base di dati sulle indagini in corsoEuropol / Consiglio
Consentire ad Europol di facilitare la preparazione di specifiche azioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri anche con azioni operative di unità misteÈ necessaria un’idonea decisione del ConsiglioAprile 2004, immediatamente per alcuni settori
Adottare misure che consentano ad Europol di chiedere alle autorità competenti di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi e di sviluppare esperienze specifiche da mettere a disposizione degli Stati membri affinché se ne servano nelle indagini su casi di criminalità organizzataConsiglio sulla base di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004
Esaminare la possibilità di sottoporre a revisione la convenzione Europol con riguardo ad eventuali nuove competenze ed alla questione del controllo democratico e giudiziarioConsiglio / Commissione

3.3. Lotta contro determinate forme di criminalità

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Adottare una strategia comune per tutta l’Unione europea per quanto riguarda la criminalità transfrontalieraPerseguire penalmente la tratta (es de en fr)di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori con particolare riguardo alla pornografia (es de en fr)infantile diffusa via InternetConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001Nel dicembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione (es de en fr) e una proposta di decisione quadro relative alla tratta degli esseri umani
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di traffico di drogaConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di corruzioneConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001La Commissione sta preparando un documento politico
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di criminalità ambientaleConsiglioaprile 2001La Danimarca ha presentato (ai sensi dell’articolo 34) una proposta nel gennaio 2000.Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta (es de en fr) di direttiva.
Proposta di incriminazione comune del teppismo (es de en fr)sportivoConsiglio sulla base di un’iniziativa di uno Stato membroNell’aprile 2002 è stata adottata una decisione sulla proposta del Belgio
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni del razzismo e della xenofobia(decisione quadro)Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2004Seconda relazione sull’attuazione dell’azione comune del 15 luglio1996.Nel novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
Definizioni comuni relativamente alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità informatica nonché incriminazioni e sanzioni comuni per i reati nel settore delle alte tecnologieConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001La Commissione ha preparato una comunicazione nel gennaio 2001 relativa alla lotta contro la criminalità informatica [COM(2000) 890 def.].Nell’aprile 2002 è stata presentata una proposta di decisione quadro relativa agli attacchi ai sistemi informatici.
Adottare una strategia comune in tutta l’UE relativamente alla criminalità transfrontalieraPerseguire penalmente la frode a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contantiConsiglio sulla base di una proposta della Commissioneaprile 2001Nel maggio 2001 è stata adottata una decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di contraffazione (es de en fr) dell’euroIl Consiglio adotterà una decisione (es de en fr) quadro – dovrebbero seguire misure integrativeaprile 2001La Commissione sta preparando misure integrative.Nel dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce il programma ” PERICLES
Perseguire penalmente la frode nelle gare di appaltoConsiglio sulla base di un’iniziativa di uno Stato membroaprile 2001La Germania ha presentato un’iniziativa nel marzo 1999
Rafforzare il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari della ComunitàConsiglio e PE sulla base di una proposta della CommissioneNel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità .

3.4. Azione specifica antiriciclaggio

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Privare i responsabili dei proventi di reatoConvenzione sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggioConsiglio sulla base di un’iniziativa della Francia
Iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare iproventi di reatoNel 2001 Francia, Svezia e Belgio hanno presentato un’iniziativa sul blocco dei beni o di sequestro probatorio.Il Consiglio ha adottato una decisione quadro 2003/577/GAI (es de en fr)relativa all’esecuzione nell’Unione europea del blocco dei beni o sequestro degli elementi probatori.
Rafforzare la conoscenza e la capacità di combattere le attività di riciclaggioDare piena attuazione, anche in tutte le dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della Task Force “Azione finanziaria”.Stati membri
Adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio rivedutaConsiglio e ParlamentoNon appena possibileNel dicembre 2001 è stata adottata una direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di informazione finanziaria (FIU) e consentire alle autorità giudiziarie e alle FIU di ricevere informazioni indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza.Consiglio sulla base di un’iniziativa della FinlandiaNell’ottobre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/642/GAI concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.
Definire regole uniformi per impedire che società o altre persone giuridiche registrate fuori dal territorio dell’Unione vengano usate per occultare e riciclare i proventi di attività criminose.Commissione/Consiglio/Stati membri
Illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale.Commissione
Estendere la competenza dell’Europol ad ogni forma di riciclaggio, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivanoConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa degli Stati membriDiscussione al Consiglio e nel consiglio di amministrazione di Eurogol

4) QUESTIONI CONNESSE ALLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE E ALLA POLITICA DEI VISTI, ATTUAZIONE DELL’ART. 62 CE E CONVERSIONE DELL’ACQUIS DI SCHENGEN

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Ulteriore sviluppo di una politica comune dei vistiRegolamento relativo ai paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto negli Stati membri dell’Unione europea o a cui è imposto tale obbligoConsiglio sulla base di una proposta della CommissioneAprile 2001Nel marzo 2001 è stato adottato il regolamento (CE) n. 539/2001
Procedura e condizioni per il rilascio di visti da parte degli Stati membriCommissione/ Consiglio/Stati membriAprile 2003
Norme relative a un visto uniformeConsiglio sulla base di una proposta della CommissioneAprile 2001
Ulteriore sviluppo delle caratteristiche tecniche del modello tipo di vistoMisure a breve termine 2000-2002 – misure a lungo termine 2004Nel febbraio 2002 il Consiglio ha adottato i regolamenti (CE) n. 333/2002 e n. 334/2002
Proposta di regolamento sul visto di transito (es de en fr)aeroportualeCommissione/ Consiglio/Stati membriAprile 2001
Cooperazione più stretta fra i consolati (es de en fr)dell’UE nei paesi terziStati membriProcesso in corso
Misure sulla libertà di spostamento (es de en fr) sul territorio degli SMCommissione/ Consiglio/Stati membriAprile 2001
Ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di documenti falsiMaggiore sicurezza dei documenti, mediante introduzione di standard minimi per i documenti di viaggio e i titoli di soggiornoCommissione/ Consiglio/Stati membriAprile 2001
Facilitare l’individuazione di documenti falsi (es de en fr), mediante formazione e attrezzatura adeguateCommissione/ Consiglio/Stati membriProcesso in corso
Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell’UnioneStretta cooperazione fra i servizi degli Stati membri addetti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologiaCommissione/ Consiglio/Stati membriAprile 2001
Rapido coinvolgimento degli Stati candidati in questa cooperazioneProcesso in corso
Conversione dell’acquis di SchengenConsiglio/ Commissione

5) CITTADINANZA DELL’UNIONE

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Ulteriore rafforzamento della libertà di circolazione e residenza dei cittadini dell’UnioneRegolamento che aggiorna e modifica le norme sul diritto di ingresso, circolazione e residenzaCommissione2001Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta
Relazione sulla cittadinanza dell’UnioneCommissioneEntro la fine del 2000

6) COOPERAZIONE CONTRO LA DROGA

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Attuazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 adottata dal Consiglio europeo di HelsinkiRelazione al Consiglio europeo sul l piano d’azione dell’Unione contro la droga (2000-2004)Il Consiglio preparerà una relazioneGiugno 2000
Rafforzamento della cooperazione con l’ Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze, nonché Europol, in particolare per quanto concerne le droghe sintetiche e i precursoriCommissione/ Consiglio/Stati membriConferenza organizzata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione sulla politica contro la droga (28 e 29 febbraio 2000)
Sviluppo di una metodologia per la valutazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004Consiglio e Parlamento sulla base di proposte della Commissione
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni () nel campo del traffico di stupefacentiConsiglio sulla base di una proposta della CommissioneAprile 2001Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili.
Rafforzamento della cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria nella prevenzione del traffico di droga e nella lotta contro di essoConsiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un’iniziativa degli Stati membri

7) AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ

ObiettivoAzione necessariaCompetenzaCalendario di adozioneSituazione attuale
Tutte le competenze e gli strumenti di cui l’Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di altre politiche e attività dell’UnioneIl Consiglio dovrà formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, raccomandazioni specificheGiugno 2000

Per maggiori informazioni sullo stato di avanzamento del quadro di controllo (EN), (FR) è possibile consultare il sito della LIBE – Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

4) disposizioni d’applicazione

Il 30 novembre 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa all’aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell’Unione europea [COM(2000) 782 def. – Non ancora pubblicata].

Il 23 maggio 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa all’aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell’Unione europea [COM(2001) 278 def. – Non ancora pubblicata].

Il 30 ottobre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa all’aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell’Unione europea [COM(2001) 628 def. – Non ancora pubblicata].

il 30 maggio 2002 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di “libertà, sicurezza e giustizia” nell’Unione europea [COM(2002) 261 def. – Non ancora pubblicata]

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