Mediazione

Cos’ é

La mediazione civile é un istituto giuridico avente ad oggetto attività di mediazione ed
intermediazione in materia di controversie civili tra privati, dove un terzo imparziale
(chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo
(che può essere di varia natura) che risulti vantaggioso per ciascuna delle parti, attraverso
varie tecniche di comunicazione e negoziazione, che servano ad aprire e/o migliorare il
dialogo o l’empatia tra i contendenti.
Come avviare una procedura di mediazione
Alla mediazione può accedere qualunque soggetto, volontariamente o in ossequio a
quanto previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi del
D.Lgs. 28/2010, per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su
diritti disponibili.

Avvia una procedura di mediazione

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando “Istanza di mediazione” presso la segreteria dell’organismo o in forma telefonica, mediante sito internet recante apposita modulistica.
Per avviare la procedura di mediazione basta compilare e sottoscrivere il modulo “Istanza di mediazione”
L’istanza dovrà contenere a pena di inammissibilità:
• le generalità della parte richiedente con i recapiti anche telefonici ed elettronici ed il
codice fiscale;
• le generalità e l’indirizzo della parte invitata alla conciliazione;
• una sommaria descrizione dei fatti e dei motivi del contendere, delle questioni
controverse e dell’oggetto della domanda;
• l’indicazione del valore della lite e criteri in base ai quali esso è stato determinato;
• le generalità del soggetto che parteciperà al procedimento in rappresentanza della parte.
In allegato verrà presentata copia del mandato conferito al difensore ovvero procura
speciale autenticata o altro titolo attestante la legittimazione del rappresentante.
Alla domanda potranno essere allegati tutti i documenti che la parte ritiene utile o
necessario allegare specificando espressamente quale vuole che rimangano riservati e
diretti al solo mediatore. In ogni caso, qualora la controversia abbia ad oggetto diritti reali,
la parte dovrà allegare i titoli che attestino la propria legittimazione a partecipare alla
risoluzione della controversia.
Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle
tariffe di cui alla tabella allegata al nostro regolamento.
La domanda scaricabile dal sito, potrà essere depositata:
-a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dcconciliasrl@legalmail.it;
-a mezzo fax al numero 081.536.11.06;
-personalmente c/o la sede DC Concilia S.r.l.;
Nella compilazione della domanda, la parte potrà chiedere l’ausilio del personale della
Segreteria che, in ogni caso, non potrà fornire assistenza legale o giuridica, ma
esclusivamente tecnica.

Costi

Il deposito dell’istanza di mediazione comporta il pagamento delle spese di avvio (o diritti
di segreteria), pari ad euro 40,00+iva per le mediazioni con valore fino a € 250.000,00 ed
euro 80,00+iva per le mediazioni con valore superiore a € 250.000,00.

Il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente presso la segreteria della DC
Concilia S.r.l. o a mezzo assegno o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.
66140100000001890 intrattenuto presso Intesa San Paolo SpA, Agenzia n. 2 – Torre
Annunziata ( IBAN IT29I0306940294100000008780 ).

Come si svolge una procedura di mediazione

L’ organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario
allo svolgimento della procedura, fissa il primo incontro entro, e non oltre, 30 giorni dal
deposito della domanda.
La parte che riceve l’invito a conciliare deve far pervenire all’ organismo, entro il giorno
precedente la data fissata per il primo incontro, la sua accettazione o la sua non
accettazione all’invito.
Nel primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento
della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti ed i loro avvocati ad
esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo,
procedere allo svolgimento. In caso di esito favorevole alla continuazione, il mediatore
concorda con le parti ed i loro avvocati il calendario del procedimento, prevedendo
sessioni congiunte e separate, che è loro comunicato per accettazione.
La procedura di mediazione si ritiene conclusa:
– nel caso di mancata partecipazione di una delle parti;
– quando le parti raggiungono un accordo;
– quando le parti non raggiungono un accordo;
– trascorsi 3 mesi (salvo proroga) dal deposito dell’istanza di mediazione.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + iva o di euro
80,00+ iva, che è versato dall’ istante al momento del deposito della domanda di
mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento. Per quanto concerne le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte
l’importo indicato nella tabella allegata al nostro regolamento (vedi tabella indennità).
Le comunicazioni alle parti, successive a quelle relative al primo incontro, potranno essere
loro inviate anche per fax oppure posta elettronica anche certificata, comunicata dagli
stessi all’organismo su apposito format predisposto dalla segreteria.
In caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per
l’Organismo di mediazione ad eccezione delle spese di avvio e delle spese vive sostenute,
regolarmente documentate.