La recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 883 del 10 marzo 2026 affronta il tema dell’effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, evidenziando rilevanti profili applicativi.
Il caso si inserisce nell’ambito delle controversie in materia di locazione, dove la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Il caso
Nel corso del giudizio, la parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda, rilevando il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Dagli atti, infatti, non risultava che la parte attrice avesse effettivamente attivato la procedura nei termini assegnati dal giudice.
La stessa parte aveva richiesto di essere rimessa in termini, adducendo generici problemi di salute, tuttavia privi di adeguato riscontro probatorio.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato la richiesta e ha affermato un principio chiaro:
👉 non risulta che il tentativo di mediazione sia stato effettivamente esperito
Di conseguenza:
👉 in assenza della dimostrazione dell’avvenuta attivazione della mediazione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile
Il giudice ha inoltre sottolineato che l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte che propone la domanda, soprattutto a seguito dell’assegnazione del termine da parte del giudice.
Il principio affermato
Dalla decisione emerge un orientamento netto:
- la mediazione obbligatoria non può essere considerata un adempimento meramente formale
- è necessario dimostrare l’effettivo avvio della procedura
- la mancanza di tale prova comporta l’improcedibilità della domanda
Il Tribunale esclude, inoltre, che possano assumere rilievo giustificazioni generiche o non documentate.
Rilievi operativi
La pronuncia conferma un aspetto ormai centrale nella prassi:
- non è sufficiente prevedere o dichiarare la mediazione
- è necessario che essa sia concretamente attivata e documentata
- eventuali omissioni incidono direttamente sull’accesso al giudizio
Ne deriva una crescente attenzione alla gestione del procedimento e alla corretta attivazione della mediazione fin dalla fase iniziale.
Link alla sentenza
👉 Consulta la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 883/2026