Tribunale di Taranto n. 1725/2026 e Tribunale di Teramo n. 972/2026
Quando una procedura di mediazione obbligatoria si conclude senza accordo e la controversia prosegue davanti al giudice, sorge una questione di particolare interesse pratico: le spese sostenute durante la mediazione possono essere recuperate nel successivo giudizio?
Sul tema sono intervenuti recentemente il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1725/2026, e il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 972/2026.
Le due pronunce, secondo quanto riportato, offrono indicazioni sulla possibile liquidazione dei costi sostenuti nella fase stragiudiziale, distinguendo tra il compenso per l’assistenza dell’avvocato e gli esborsi versati all’organismo di mediazione.
La rilevanza economica della mediazione obbligatoria
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità , le parti devono esperire il relativo tentativo nei casi previsti dalla legge.
Questa fase comporta una serie di attività e costi, tra cui l’assistenza del difensore, la presentazione dell’istanza, la partecipazione agli incontri e il pagamento delle somme dovute all’organismo.
Ma cosa accade quando il tentativo non conduce a un accordo?
Le spese sostenute possono assumere rilievo nel successivo giudizio, fermo restando che il loro eventuale riconoscimento dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla valutazione del giudice.
Tribunale di Taranto: riconosciuti compensi ed esborsi della mediazione
Con la sentenza n. 1725/2026, il Tribunale di Taranto si è pronunciato nell’ambito di una controversia relativa al pagamento di compensi professionali.
Prima dell’instaurazione del giudizio era stata avviata una procedura di mediazione obbligatoria, successivamente conclusasi senza accordo.
All’esito della controversia, il Tribunale ha riconosciuto, nell’ambito della regolamentazione delle spese, anche importi riferibili alla precedente fase di mediazione.
In particolare, sono stati considerati:
- il compenso per l’attività professionale svolta dall’avvocato durante la mediazione;
- gli esborsi sostenuti per lo svolgimento della procedura, purché adeguatamente documentati.
La pronuncia evidenzia quindi come la mediazione possa assumere una propria rilevanza economica anche quando il tentativo conciliativo non abbia avuto esito positivo.
Tribunale di Teramo: fondamentale dimostrare le spese sostenute
Anche il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 972/2026, ha affrontato la questione nell’ambito di una controversia in materia di locazione.
Il giudice ha riconosciuto un compenso per l’attività professionale del difensore riferibile all’avvio della procedura di mediazione.
Diversa, invece, la valutazione relativa agli ulteriori esborsi richiesti dalla parte.
Le somme non sono state liquidate in assenza di adeguata documentazione che ne dimostrasse l’effettivo pagamento.
La decisione richiama quindi l’attenzione su un aspetto essenziale: non è sufficiente dichiarare di aver sostenuto determinate spese, ma occorre poterle documentare.
Compensi dell’avvocato e indennità dell’organismo: due voci distinte
Le pronunce evidenziano l’importanza di distinguere le diverse componenti economiche della mediazione.
Da un lato vi sono i compensi professionali relativi all’assistenza legale prestata durante il procedimento.
Dall’altro vi sono le somme versate all’organismo di mediazione per l’avvio e lo svolgimento della procedura.
Si tratta di voci differenti, che possono essere oggetto di valutazioni distinte da parte del giudice.
Il loro riconoscimento non è automatico, ma dipende dalle richieste formulate, dalla documentazione prodotta e dalle circostanze della controversia.
L’importanza di conservare la documentazione
Per gli avvocati e per le parti coinvolte, le decisioni offrono un’indicazione operativa particolarmente utile.
La documentazione relativa alla mediazione dovrebbe essere conservata con la stessa attenzione riservata agli atti e agli esborsi del processo.
In particolare, è opportuno conservare:
- l’istanza di mediazione e la documentazione relativa al deposito;
- i verbali degli incontri;
- le fatture e le ricevute rilasciate dall’organismo;
- le contabili dei pagamenti effettuati.
Questi documenti possono assumere rilievo qualora la controversia prosegua davanti all’autorità giudiziaria.
Un’indicazione pratica per i professionisti
Le sentenze dei Tribunali di Taranto e Teramo richiamano l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: la gestione amministrativa della mediazione può avere conseguenze anche nel successivo giudizio.
Una corretta conservazione della documentazione consente di individuare con precisione le somme sostenute e di supportare eventuali richieste di rimborso.
La mediazione, quindi, non rappresenta una fase completamente separata dal processo.
Anche quando non si raggiunge un accordo, le attività svolte e i costi sostenuti durante il procedimento possono assumere rilevanza nella successiva regolamentazione delle spese giudiziali.
Riferimenti giurisprudenziali
Tribunale di Taranto, sentenza n. 1725/2026, pubblicata il 21 settembre 2026.
Tribunale di Teramo, sentenza n. 972/2026, pubblicata il 22 settembre 2026.