Cass. civ., sent. n. 15584 del 21 maggio 2026
Con la sentenza n. 15584 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale, offrendo un chiarimento di particolare rilievo pratico.
Il principio affermato è chiaro: la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio e non si estende automaticamente alle domande riconvenzionali proposte nel corso del processo.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte richiama l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3452/2024, ribadendo che la finalità della mediazione obbligatoria è quella di favorire la composizione della controversia prima dell’instaurazione del giudizio.
Estendere tale obbligo a ogni nuova domanda formulata durante il processo significherebbe trasformare la mediazione in un adempimento reiterato, con il rischio di rallentare il procedimento anziché favorirne una definizione più rapida.
La Cassazione sottolinea inoltre che, nel corso della mediazione, il mediatore può comunque favorire una soluzione complessiva della lite, invitando le parti a discutere anche ulteriori questioni e interessi connessi alla controversia.
Le conseguenze pratiche
Dal punto di vista operativo, la pronuncia assume particolare rilievo per gli avvocati e per tutti i professionisti coinvolti nelle procedure di mediazione.
Viene infatti confermata la necessità di distinguere con precisione tra:
- domanda principale, soggetta alla condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge;
- domanda riconvenzionale, che non richiede un autonomo previo esperimento della mediazione.
Si tratta di un chiarimento che contribuisce a ridurre le incertezze interpretative e a evitare eccezioni di improcedibilità non conformi alla funzione dell’istituto.
Un orientamento volto all’effettività della mediazione
La decisione conferma una lettura coerente con la funzione della mediazione civile: favorire il dialogo tra le parti prima dell’avvio del giudizio, senza trasformare l’istituto in un ostacolo processuale o in un adempimento da ripetere ogni volta che, nel corso della causa, vengano formulate nuove domande.
Per i professionisti rappresenta un importante punto di riferimento nell’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e nella gestione delle controversie soggette a mediazione obbligatoria.
Riferimento giurisprudenziale