Mediazione e domanda giudiziale: attenzione alla redazione dell’istanza

Tribunale di Milano, sent. n. 390 del 16 gennaio 2026

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale della mediazione civile: il contenuto dell’istanza introduttiva.

Con la sentenza n. 390 del 16 gennaio 2026, il Tribunale ha dichiarato improcedibile una domanda giudiziale rilevando una significativa difformità tra quanto indicato nell’istanza di mediazione e quanto successivamente dedotto in giudizio.

Il principio affermato è chiaro: la mediazione non può essere considerata un passaggio meramente formale.

L’istanza deve consentire alla controparte di comprendere le ragioni effettive della pretesa e di valutare concretamente la possibilità di una soluzione conciliativa.

Secondo il Tribunale, affinché la condizione di procedibilità possa ritenersi validamente assolta, deve sussistere una reale corrispondenza tra i fatti e le contestazioni prospettate nella mediazione e quelli successivamente introdotti nel giudizio.

Nel caso esaminato, la domanda di mediazione conteneva indicazioni particolarmente generiche, limitandosi a richiamare l’impugnazione di una delibera condominiale e alcune norme di riferimento, senza specificare in modo adeguato le contestazioni poi sviluppate nell’atto introduttivo della causa.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale asimmetria impedisse di considerare validamente esperita la mediazione, evidenziando come l’istanza debba mettere la controparte nelle condizioni di conoscere la reale materia del contendere e di valutare una possibile soluzione conciliativa.

La decisione richiama l’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, che impone l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda già nell’istanza di mediazione.

Per i professionisti si tratta di un principio di particolare rilievo pratico: una corretta redazione dell’istanza non rappresenta soltanto un adempimento procedurale, ma costituisce il presupposto per un’effettiva gestione della controversia e per la successiva procedibilità della domanda giudiziale.

La sentenza conferma ancora una volta una tendenza sempre più evidente nella giurisprudenza: la mediazione deve essere effettiva, sostanziale e funzionale al reale confronto tra le parti.

📌 In altre parole, una mediazione generica può non essere sufficiente: l’istanza deve descrivere con chiarezza i fatti e le ragioni della pretesa che saranno poi portati davanti al giudice.

Riferimento:
Tribunale di Milano, Sez. XIII Civile, sentenza n. 390 del 16 gennaio 2026.

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