Mediazione demandata in appello: improcedibile il giudizio senza attivazione

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 310/2026) offre uno spunto rilevante in tema di mediazione civile, soffermandosi sugli effetti del mancato esperimento del tentativo demandato dal giudice nel corso del giudizio.


⚖️ Il contesto

Nel giudizio di appello, il giudice aveva disposto l’esperimento della mediazione, rinviando la trattazione per consentire alle parti di attivare la procedura.

L’ordinanza prevedeva espressamente l’onere di avviare la mediazione entro un termine preciso, con l’avvertimento delle conseguenze in caso di mancato adempimento.

Nonostante ciò, nessuna delle parti ha provveduto ad attivare il procedimento.


📌 La decisione della Corte

La Corte ha valorizzato il ruolo della mediazione anche nella fase di impugnazione, richiamando espressamente la normativa vigente.

👉 la mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda anche in appello 

👉 in assenza di attivazione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile 

Di conseguenza, l’appello è stato dichiarato improcedibile.


🔎 Il principio

La decisione evidenzia come la mediazione, quando disposta dal giudice, non sia un semplice invito, ma un vero e proprio passaggio processuale vincolante.

Richiede infatti:

  • attivazione nei tempi indicati
  • partecipazione effettiva delle parti
  • corretta gestione della procedura

L’inerzia, in questo contesto, può compromettere l’intero giudizio.


⚠️ Rilievi operativi

Per i professionisti, la pronuncia richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato:

👉 la mediazione demandata deve essere gestita con tempestività

👉 è necessario attivarsi immediatamente dopo il provvedimento del giudice

👉 eventuali omissioni possono incidere direttamente sull’esito del giudizio


📊 Una riflessione

La decisione conferma una tendenza sempre più evidente nella prassi:

la mediazione non è più confinata alla fase iniziale della controversia, ma può intervenire anche nelle fasi successive, assumendo un ruolo concreto e determinante nella gestione del processo.


📎 Riferimento

👉 Corte d’Appello di Napoli, Sez. VIII civile, sent. n. 310/2026 

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