La Corte d’Appello di Firenze, Sezione II civile, con la sentenza n. 2703 del 1° settembre 2026, interviene su un tema di particolare interesse pratico nella mediazione civile obbligatoria: la possibilità per la parte di farsi rappresentare quando ricorrono “giustificati motivi”.
Partecipazione personale e rappresentanza in mediazione
L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, tuttavia, è possibile delegare un rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per trattare e definire la controversia.
La questione centrale riguarda quindi l’individuazione concreta di tali “giustificati motivi”.
La decisione della Corte d’Appello di Firenze
Secondo la Corte, la loro sussistenza non può essere valutata in modo automatico o astratto.
Spetta al giudice, in caso di contestazione, verificare le circostanze concrete della singola vicenda, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della controversia e delle ragioni che hanno impedito la partecipazione personale della parte.
Nel caso esaminato, relativo a una controversia in materia bancaria, sono stati considerati rilevanti, tra gli altri elementi, la distanza tra il luogo della mediazione e quello di residenza della parte e la natura seriale del contenzioso, prevalentemente incentrato su questioni giuridiche.
Perché la pronuncia è importante per gli avvocati
La sentenza richiama l’attenzione su un aspetto operativo di particolare rilievo: la rappresentanza in mediazione non deve essere considerata un automatismo.
È necessario verificare attentamente:
- la reale sussistenza dei giustificati motivi;
- l’adeguatezza della delega conferita;
- la conoscenza dei fatti da parte del rappresentante;
- l’effettiva attribuzione dei poteri necessari per trattare e definire la controversia.
Una corretta impostazione della partecipazione in mediazione assume quindi un ruolo essenziale anche ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.
Un approccio sostanziale alla mediazione
La pronuncia conferma una lettura sostanziale della mediazione civile: la partecipazione deve essere effettiva e funzionale al confronto tra le parti, pur consentendo forme di rappresentanza quando ricorrano circostanze concretamente giustificate.
Per i professionisti si tratta di un ulteriore richiamo alla necessità di gestire con attenzione ogni fase del procedimento, dalla scelta delle modalità di partecipazione fino alla predisposizione dei poteri del rappresentante.
Riferimento giurisprudenziale
Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civile, sentenza n. 2703 del 1° settembre 2026.
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