La competenza territoriale rappresenta uno dei principali riferimenti nella scelta dell’organismo di mediazione.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, la domanda deve essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Si tratta di un criterio che collega direttamente la mediazione al sistema processuale.
⚖️ La sentenza: Tribunale di Belluno n. 34/2026
Con la sentenza n. 34/2026, il Tribunale di Belluno affronta il tema della competenza territoriale, offrendo una lettura non rigidamente formale.
Nel caso esaminato, la mediazione era stata avviata presso un organismo non territorialmente competente.
📌 Il principio affermato
Il Tribunale ha chiarito che:
👉 la competenza territoriale non ha carattere assoluto
👉 può essere derogata dal comportamento delle parti
👉 la partecipazione senza contestazione comporta accettazione
In particolare, è stato evidenziato che la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti, anche implicito, desumibile dalla partecipazione al procedimento senza eccezioni .
Di conseguenza, la mediazione è stata ritenuta validamente esperita.
🔎 Il ruolo dell’art. 4 D.Lgs. 28/2010
La decisione si inserisce nel quadro dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, che individua il criterio territoriale quale regola di riferimento.
Tuttavia, la norma non prevede un regime di nullità automatica in caso di difformità, lasciando spazio a una valutazione sostanziale del comportamento delle parti.
⚠️ Il significato operativo
La pronuncia evidenzia un principio sempre più rilevante nella prassi:
👉 la mediazione è uno strumento sostanziale
👉 il comportamento delle parti assume un ruolo centrale
👉 i formalismi non possono prevalere sulla funzione dell’istituto
Resta fermo che la corretta individuazione dell’organismo rappresenta comunque la soluzione più prudente.
📊 Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Belluno conferma un orientamento volto a privilegiare la sostanza rispetto al formalismo.
La mediazione viene così interpretata come uno strumento concreto di gestione del conflitto, la cui validità è legata all’effettiva partecipazione delle parti.