Come si svolge la mediazione

1. Deposito della domanda di mediazione

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda:

  • A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dcconciliasrl@legalmail.it
  • Online mediante sito internet www.dcconcilia.it recante apposita modulistica
  • A mani in forma cartacea presso la segreteria dell’Organismo

2. Nomina del Mediatore e Convocazione delle parti

Il responsabile dell’organismo nomina il mediatore (secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà) e fissa il primo incontro, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
La segreteria dell’Organismo convoca la parte convenuta con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
La controparte può:

  • Aderire (partecipare)
  • Non aderire (ma se la mediazione è obbligatoria, rischia sanzioni processuali)

3. Luogo e durata della mediazione

La mediazione si svolge nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, derogabile su accordo delle parti. L’incontro di mediazione può avvenire in presenza presso la sede competente dell’Organismo o da remoto, attraverso apposita piattaforma con collegamento audiovisivo.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi, prorogabile di altri tre mesi con accordo scritto delle parti. Il termine di durata della procedura decorre dalla data del deposito dell’istanza.

4. Partecipazione delle parti

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/2010 (modificato dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

5. Svolgimento della mediazione

Durante la mediazione il mediatore illustra alle parti la funzione del procedimento di mediazione, le modalità di svolgimento dello stesso, il regolamento dell’organismo di mediazione e del codice etico a cui si atterrà, la possibilità e le condizioni per avvalersi del gratuito patrocinio, i benefici fiscali connessi all’esperimento del tentativo di mediazione. Verifica con le parti i costi a cui le stesse andrebbero soggette. Risponde alle domande poste dalle parti e dagli avvocati assistenti le stesse.
Ogni parte espone la propria versione dei fatti e le proprie richieste.
Il mediatore facilita il dialogo, aiuta le parti a capire i propri interessi e a esplorare soluzioni e si adopera affinché le stesse raggiungano un accordo di conciliazione.
Il mediatore può svolgere sessioni congiunte o riservate (separate con ciascuna parte).

6. Conclusione della mediazione

All’esito del procedimento di mediazione viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale ne certifica l’autografia.
Nei casi in cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, il mediatore svolge con la parte istante l’incontro di mediazione anche in mancanza della controparte, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.
Se si attua la conciliazione il mediatore formula un verbale al quale si allega il testo dell’accordo. Il verbale di conciliazione ha titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, previa omologazione.
Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute secondo le tariffe riportate nella tabella integrata al D.M. 150-2023.

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