Nel procedimento di mediazione civile e commerciale, la parte ha l’obbligo di partecipare personalmente, assistita dal proprio avvocato. Tuttavia, ci sono situazioni in cui può farsi rappresentare da un terzo, ma solo a precise condizioni: serve una procura sostanziale specifica.
Cos’è la rappresentanza sostanziale?
La rappresentanza sostanziale è quella forma di delega che abilita un soggetto terzo a compiere atti giuridici in nome e per conto della parte rappresentata, al di fuori del processo, in ambito negoziale. Questo è il caso della mediazione, che è un procedimento stragiudiziale.
Quando è ammessa?
L’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 chiarisce che:
“Le parti devono partecipare personalmente alla mediazione. Possono tuttavia farsi sostituire da un rappresentante, purché munito di apposita procura sostanziale.”
Non è sufficiente quindi una semplice procura alle liti (quella che si utilizza in tribunale): serve un atto che autorizzi in modo espresso il rappresentante a trattare, decidere e sottoscrivere accordi.
Rischi in caso di procura errata o assente
L’assenza o l’insufficienza della procura può comportare:
Rigetto della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione (soprattutto nei casi di condizione di procedibilità)
Invalida partecipazione alla mediazione
Inefficacia dell’accordo eventualmente raggiunto