Quando una società o un altro soggetto collettivo partecipa a una procedura di mediazione, una delle prime questioni operative riguarda l’individuazione della persona che prenderà parte all’incontro.
È sufficiente delegare un dipendente? È necessaria la presenza del legale rappresentante? Quali poteri deve possedere chi partecipa alla mediazione per conto della persona giuridica?
Su questi aspetti interviene la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l’ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026, ribadendo un principio fondamentale: ciò che rileva non è tanto la qualifica formale del partecipante, quanto la sua effettiva capacità di rappresentare l’ente nel confronto conciliativo.
Persona giuridica in mediazione: non è necessaria la presenza del legale rappresentante
Per le persone giuridiche la partecipazione personale assume caratteristiche diverse rispetto a quella della persona fisica.
L’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 consente infatti la partecipazione tramite un rappresentante o un delegato, purché sia a conoscenza dei fatti e disponga dei poteri necessari per la gestione della controversia.
Ne consegue che il legale rappresentante non è tenuto a partecipare personalmente a ogni incontro di mediazione.
La questione decisiva diventa un’altra: il soggetto delegato è realmente in grado di negoziare?
Presenziare non basta
Nel caso esaminato dalla Cassazione, relativo a una mediazione demandata dal giudice, per la persona giuridica erano presenti una dipendente incaricata e il difensore.
Il problema non riguardava quindi l’assenza della società dalla procedura, bensì l’effettiva consistenza dei poteri attribuiti ai soggetti intervenuti.
La Corte richiama l’attenzione sulla natura stessa della mediazione: non è sufficiente una presenza meramente formale.
Chi partecipa deve poter confrontarsi con il mediatore e con le altre parti, valutare le possibili soluzioni conciliative e assumere decisioni compatibili con i poteri ricevuti.
Il punto centrale: l’effettiva capacità negoziale
La pronuncia evidenzia che, nella scelta del rappresentante, occorre verificare non soltanto la legittimazione formale, ma soprattutto la concreta capacità di condurre la trattativa.
Il delegato deve quindi:
- conoscere adeguatamente i fatti oggetto della controversia;
- disporre di poteri coerenti con il mandato ricevuto;
- poter valutare le proposte conciliative formulate durante l’incontro;
- essere in grado di assumere decisioni nell’ambito dei limiti conferiti.
La mediazione è infatti un procedimento dinamico, nel quale una soluzione può maturare proprio grazie al confronto diretto tra le parti.
Se il rappresentante non dispone di alcun margine decisionale, la partecipazione della persona giuridica rischia di ridursi a un adempimento puramente formale.
Un principio rilevante per società, banche, assicurazioni ed enti
L’orientamento della Cassazione assume particolare importanza per tutte le realtà organizzative nelle quali la partecipazione alla mediazione viene normalmente affidata a funzionari, dipendenti o altri delegati.
La Corte non esclude questa modalità organizzativa.
Richiede però che il soggetto individuato sia realmente in grado di rappresentare gli interessi dell’ente durante la trattativa.
Prima dell’incontro è quindi opportuno verificare:
- la conoscenza della controversia da parte del delegato;
- l’estensione dei poteri attribuiti;
- la possibilità concreta di negoziare una soluzione;
- la coerenza tra il titolo rappresentativo e l’attività che dovrà essere svolta in mediazione.
Non una questione di forma, ma di effettività
L’ordinanza n. 21405/2026 conferma un principio ormai costante nella giurisprudenza: ciò che conta non è la mera presenza fisica di un rappresentante, ma la qualità della partecipazione.
Il soggetto presente deve poter rappresentare concretamente gli interessi della persona giuridica e contribuire in modo effettivo al confronto conciliativo.
Una partecipazione priva di reali poteri decisionali può infatti assumere rilievo anche nel successivo giudizio, soprattutto quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità o è stata demandata dal giudice.
Un’indicazione pratica per i professionisti
Per gli avvocati che assistono società ed enti, la preparazione della mediazione passa anche attraverso una verifica preventiva della rappresentanza.
Non basta individuare chi sarà presente all’incontro.
È fondamentale accertare che il rappresentante disponga dei poteri necessari per partecipare in modo sostanziale alla trattativa e valutare eventuali ipotesi conciliative.
La pronuncia della Cassazione conferma così un principio essenziale: la rappresentanza della persona giuridica in mediazione deve essere costruita in modo da consentire un confronto reale ed efficace, coerente con la funzione dell’istituto.
Riferimento giurisprudenziale
Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026.